Ambulanti, chiarimenti su SCIA

ambulantiLa Regione Lombardia in seguito a numerose segnalazioni relative a presunte violazioni della normativa regionale vigente in materia di provvedimenti abilitativi l’attività di commercio su area pubblica, ha recentemente emanato una circolare: Circolare regionale 10 febbraio 2014 - n. 3
Nelo specifica che, per poter esercitare legittimamente l’attività di commercio al dettaglio su area pubblica, è ancora necessario il rilascio di un’autorizzazione comunale, come previsto dall’art. 21 commi 5 e 6 della l.r. 6/2010 e ribadito, da ultimo, con la d.g.r. 26 ottobre 2012 n. 4345.
La pratica di SCIA, pertanto, sarà applicabile solamente nel caso in cui la stessa sia richiesta a fini igienico-sanitari e, in caso di subingresso, per comunicare all’ASL di riferimento che l’attività precedentemente svolta subisce modifiche.
Precisa inoltre che, nel caso di subingresso, il Comune ha comunque l’obbligo di procedere alla reintestazione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 25 della l.r. 6/2010.