Deposito Bilanci 2019 - Novità del 2019

deposito bilancioSulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 08/01/2019 è stato pubblicato a cura del Ministero dello Sviluppo Economico l'avviso relativo alla disponibilità della nuova tassonomia XBRL dei documenti che compongono il bilancio di esercizio ai fini del deposito al Registro delle Imprese.

La nuova tassonomia 2018-11-04 deve essere utilizzata obbligatoriamente a partire dalla data del 01/03/2019 per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2018 o successivamente.

Alcune tassonomie precedenti sono state dismesse, pertanto dal 01/03/2019 possono essere utilizzate le seguenti versioni:

  • Tassonomia 2018-11-04 - per esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva (obbligatoria dal primo marzo, ma già utilizzabile);
  • Tassonomia 2017-07-06 - per esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018 (applicabile fino al 28/02/2019 per gli esercizi chiusi al 31/12/18, es. situazioni patrimoniali dei consorzi);
  • Tassonomia 2015-12-14 - per esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.

 
Imprese sociali - cooperative sociali. Deposito del bilancio d'esercizio e del BILANCIO SOCIALE

Sono imprese sociali tutte le imprese iscritte nella relativa sezione speciale del registro delle imprese comprese le cooperative sociali (che sono imprese sociali di diritto a prescindere dall'iscrizione nella sezione speciale)

Il  D. Lgs.112/2017 definisce per le imprese sociali, l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la documentazione necessaria, l'obbligo di depositare il bilancio sociale presso il registro delle imprese e di pubblicarlo nel proprio sito internet.

Il bilancio sociale deve essere approvato congiuntamente al bilancio d'esercizio e depositato al registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017, il bilancio è redatto e depositato secondo le linee guida di cui al decreto 24/01/2008 del Ministro della solidarietà sociale. Al bilancio sociale va allegata l'attestazione dei sindaci di conformità del bilancio stesso alle linee guida di cui sopra.


Cooperative sociali iscritte d'ufficio nella sezione imprese sociali ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 112/2017

Per le cooperative sociali il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 3711/c del 2 gennaio 2019, ha ritenuto che fino all'emanazione delle nuove linee guida, il deposito del bilancio sociale presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumono carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale.

Modalità di deposito e compilazione della pratica di deposito del bilancio sociale.

Il bilancio sociale (non soggetto al formato XBRL) va depositato esclusivamente in formato PDF/A - codice documento  B 08. Il deposito va effettuato con pratica distinta rispetto a quella di deposito del bilancio di esercizio.

L'adempimento è soggetto:

  • al versamento dei diritti di segreteria di € 62,70; se trattasi di cooperativa sociale di € 32,70;
  • al versamento dell'imposta di bollo di € 59,00 se trattasi di società di persone, di € 65,00 se trattasi di società di capitali, è esente se trattasi di cooperativa sociale ovvero di altra organizzazione collettiva del Terzo settore (art.82 commi 1 e 5 D.Lgs 117/2017)

Deposito del bilancio approvato oltre il termine di cui agli articoli 2364 e 2478bis del codice civile.

Qualora il bilancio d'esercizio venga approvato oltre il termine previsto dall'art. 2364 del codice civile per le S.P.A. e dall'art. 2478 bis del codice civile per le S.R.L., la pratica di deposito dello stesso dovrà essere corredata, se l'assemblea è stata comunque convocata anche nei termini di legge, da idonea documentazione a comprova.

A titolo esemplificativo, la suddetta documentazione può consistere in:

- verbale di assemblea convocata nei termini di legge da cui risulti:

  • che la stessa è andata deserta;
  • che non è stato raggiunto il quorum costitutivo/deliberativo;
  • che il bilancio è stato espressamente non approvato
  • indicazione nelle premesse del verbale di approvazione del bilancio dell'avvenuta convocazione della/e precedente/i assemblea/e nei termini di legge specificandone le date e l'esito (non approvazione / assemblea deserta / quorum costitutivo/deliberativo non raggiunto).



Si ricorda che l’art. 2631 del codice civile prevede una sanzione per gli amministratori che omettono di convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

 
Deposito del bilancio non approvato.

Anche il deposito del progetto di bilancio (bilancio non approvato), consentito dalla circolare ministeriale n° 3668/C del 27/02/2014, è idoneo a comprovare il rispetto dei termini di cui agli artt. 2364 e 2478 bis del c.c. per le S.P.A. e per le S.R.L. a condizione che sia corredato della seguente documentazione:

  • per le S.R.L.: verbale di assemblea (convocata nei termini di legge) andata deserta o che non raggiunge il quorum costitutivo/deliberativo;
  • per le S.P.A.: verbale di assemblea (convocata nei termini di legge), in prima ed eventualmente anche in seconda convocazione, andata deserta o che non raggiunge il quorum costitutivo/deliberativo;
  • per S.R.L. e S.P.A.: verbale nel quale l’assemblea delibera espressamente di non approvare il bilancio, ovvero altra documentazione idonea a comprovare l'avvenuta convocazione nei termini dell'assemblea (lettere di convocazione).

Sottoscrizione della pratica e degli atti

Gli atti e i documenti che compongono la pratica possono essere sottoscritti SOLO con una delle seguenti modalità.


1) Presentazione a cura del professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, Legge 340/2000

SOTTOSCRIZIONE:

La pratica e gli atti sono sottoscritti digitalmente dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, Legge 340/2000, come modificato dall’art. 2, comma 54, Legge n° 350/2003

COMPILAZIONE E DICITURE:

In calce ad ogni documento deve essere inserita la seguente dicitura:
"Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante della società alla presentazione della pratica attesta, ai sensi dell'art. 31, comma 2, quinquies della legge 340/2000, che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società".

Nel quadro note della distinta deve essere inserita la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto (nome, cognome, dottore commercialista/ragioniere, commercialista/perito commerciale), ai sensi dell'art. 31, legge 340/2000 dichiara:

  • di essere iscritto all'albo professionale dei (dottori commercialisti/ragionieri o commercialisti/periti commerciali) della provincia di... al n... e di non essere attualmente sottoposto a provvedimenti disciplinari di sospensione;
  • di essere stato incaricato al deposito del bilancio e degli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c. da (nome e cognome) quale legale rappresentante della società...;
  • che i poteri conseguenti all'incarico non hanno formato oggetto di revoca, di limitazione o di modificazione in data successiva al loro conferimento e che non sussiste impedimento alcuno al loro libero esercizio;
  • che la documentazione allegata alla domanda è conforme agli originali depositati presso la società.


2) Presentazione a cura dell’amministratore (caso in cui tutti i soggetti intervenuti sottoscrivono digitalmente i rispettivi documenti facenti parte della pratica)

SOTTOSCRIZIONE:

La distinta relativa al modulo B deve essere sottoscritta digitalmente da un amministratore.

Gli allegati (originali informatici) devono essere sottoscritti digitalmente dai soggetti obbligati (a titolo di esempio: il bilancio va sottoscritto dall'organo amministrativo, il verbale di assemblea da presidente e segretario, la relazione del collegio sindacale da tutti i sindaci ecc.)

3) Presentazione a cura dell’amministratore (caso in cui la pratica e tutti i suoi allegati sono sottoscritti da un solo amministratore)

SOTTOSCRIZIONE:

La distinta relativa al modulo B e gli allegati (copie per immagine su supporto informatico di originali cartacei) sono sottoscritti digitalmente da un amministratore

COMPILAZIONE E DICITURE:

In calce ad ogni documento deve essere inserita la seguente dicitura:
"Il sottoscritto ... nato a ... il ... dichiara, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000, che il presente documento è copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, commi 2 e 3, del C.A.D ed è prodotta nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 13/11/2014 previo raffronto dei documenti in modo da assicurare che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto".

 
Correzione pratiche errate

Correzioni ed integrazioni richieste dall'ufficio in sede di istruttoria.

Qualora le pratiche inviate con modalità telematiche non siano state correttamente predisposte, in sede di istruttoria e prima della loro evasione, l’Ufficio provvederà a richiedere l’invio di una ulteriore pratica in correzione.

Si ricorda di non selezionare la funzione di "protocollazione automatica" ma la casella “reinvio” citando il numero di protocollo della pratica da integrare consentendo all’Ufficio di procedere all’associazione della stessa con la precedente.

Correzioni ed integrazioni richieste dall’utente.

    Correzioni del bilancio

Per correggere errori contenuti in bilanci ricevuti deve essere presentata una nuova pratica di deposito completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.

Tale deposito, che sconta i normali diritti di segreteria (€ 62,70) nonché l’imposta di bollo, andrà eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del verbale di assemblea ad esso allegato, pena l’applicazione delle previste sanzioni.

In ogni caso sarà data pubblicità ad entrambi i bilanci depositati.

    Correzioni dell’elenco soci

Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto. Al quadro “note” della distinta fedra, dovranno essere indicati i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.

Il deposito sarà assoggettato all’imposta di bollo in misura fissa ed al diritto di segreteria di € 30,00.