Fatture elettroniche passive con errori di recapito. Attenzione alla detraibilità IVA
Nel processo di fatturazione elettronica può capitare che vi siano fatture passive con errori di ricezione.
Nel processo di fatturazione elettronica può capitare che vi siano fatture passive con errori di ricezione.
Dal prossimo primo luglio entreranno in vigore le modifiche apportate all’art.21 del DPR 633, apportate dal D.L. 119/2018 e più precisamente:
Dallo scorso 1 gennaio 2019 è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica a tutti (con alcune eccezioni). Una delle domande che sono state poste all'Agenzia delle Entrate nel corso di vari convegni riguarda la marca da bollo.
L'Agenzia delle Entrate, lo scorso 28 novembre, ha pubblicato nelle sue FAQ alcuni chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica per i contribuenti minimi e forfettari. Nello specifico si legge che questi soggetti: "...non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le e-fatture ricevute...
Dal prossimo 1 gennaio 2019 entrerà in vigore la fatturazione elettronica anche nei rapporti B2B e B2C, vediamo come dovremo comportarci con le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti esteri (comunitari e non).
Per i possessori di partita Iva la legge di Bilancio 2018 stabilisce che le spese per carburante per autotrazione dal 1 luglio 2018 saranno deducibili solo se effettuate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art.
Split Payment anche per le fatture emesse dai professionisti alle PA, enti controllati e società quotate, grazie ad una manovrina varata dal Governo martedì 11/04/2017.
Tutte le fatture elettroniche emesse devono, in base alla normativa vigente, essere conservate digitalmente (conservazione sostitutiva) per 10 anni da un conservatore abilitato dall Ag.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale).
Negli ultimi anni si è parlato molto di "digitalizzazione della Pubblica Amministrazione", ma a che punto sono i progetti presentati? Ecco i numeri che emergono daIl'Annual Report di FPA.
La modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici è disposta a partire dal 27 giugno 2014 dall’art. 6 del D.M.
Studio Colombo S.R.L.
Viale Cesare Battisti, 45
24047 Treviglio (BG)
Tel. 036343156
Fax. 03631920138
P.IVA e C.F. 03966900163
Copyright © 2024, Studio Colombo
Theme by Zymphonies