Fattura elettronica, retrodatare le fatture

Dal prossimo primo luglio entreranno in vigore le modifiche apportate all’art.21 del DPR 633, apportate dal D.L. 119/2018 e più precisamente:

  • La fattura elettronica dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio entro 10 giorni dalla data di effettuazione della operazione, individuata dall’articolo 6 del DPR 633/1972;
  • Nella Fattura Elettronica verrà aggiunto il campo “data di effettuazione della operazione” che dovrà essere indicato se diverso rispetto alla “data fattura”.


Il legislatore ha risolto il problema attribuendo la possibilità che possano essere emesse fatture, senza incorrere in penalità, che siano progressive per numero ma non per data di effettuazione della operazione.

Per esempio, se ci si dovesse accorgere il 4 settembre 2019 di aver ricevuto un bonifico  in  data 31 agosto 2019, ed avesse emesso in data 1 settembre già altre fatture, potrebbe emettere la fattura con  data 5 settembre 2019, indicando come data di effettuazione operazione 31 agosto 2019, salvando così la progressione della data fattura e della numerazione.

Per quanto riguarda la fatturazione differita nulla è cambiato; si avrà tempo il giorno 15 del mese X+1 per emettere una fattura riepilogativa delle consegne del mese X, facendo concorrere l’IVA dovuta alla liquidazione del mese X. Non si ritiene che si possa affermare che la data fattura debba essere uguale a quella di trasmissione, quanto meno sul piano teorico, perché la spedizione avviene in un tempo successivo alla compilazione della fattura: si potrebbe , ad esempio, compilare una fattura alle ore 23,50, ma fare click alle 23,59 o alle 00,01, e ciò sarebbe determinante. In ogni caso la fattura si ha per emessa al momento della sua spedizione, per cui sarebbe pleonastico ripetere nella fattura elettronica la data di emissione, attribuita in maniera certa dal SDI, rischiando di commettere un errore.