Anagrafe impianti distribuzione carburanti
L’obbligo di iscrizione all’anagrafe degli impianti di cui all’art. 1 comma 100 della Legge n. 124/2017 per i titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali, è stato prorogato fino alla data del 24 agosto 2018 dall'art. 1, comma 1132, lett. a) n. 1) L. n. 205/2017.
L’iscrizione all’anagrafe degli impianti e la contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indirizzata al MiSE, alla Regione competente, all’amministrazione competente al rilascio autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzie delle dogane e dei monopoli, dovranno avvenire esclusivamente tramite l’apposita piattaforma informatica del MiSE, mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
La pratica firmata digitalmente ed i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al MiSE e resi successivamente interoperabili a Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e OCSIT per gli aspetti di competenza.
Al termine della procedura, viene inviato al dichiarante, tramite P.E.C., il numero di protocollo assegnato dal MiSE a ciascuna pratica inviata, che avrà valore di assolvimento dell’adempimento di legge.