Bed & Brekfast, nuovo regolamento da ottobre 2015

bed & breakfastLa Regione Lombardia con con la Legge n. 27 del 01 ottobre 2015 ha definito l'attività di Bed & Brekfast, definendo anche i relativi obblighi burocratici per questa tipologia di attività.

Art. 29
(Definizione e caratteristiche di bed & breakfast)

1. Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
2. L'attività di cui al comma 1è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.
3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.

Art. 30
(Disposizioni per l'attività di bed & breakfast)

1. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed & breakfast che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
2. Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare dell'attività di cui all'articolo 29, non sono necessari i requisiti professionali di cui all'articolo 66 della l.r. 6/2010.