Contratti di rete: Istruzioni per il deposito del bilancio

bilancio 2016Deposito del "bilancio" dei contratti di rete
Il deposito della situazione patrimoniale ("bilancio")  dei contratti di rete è stabilito dall'art. 3, comma 4 ter - numero 3) - del D.L. 10/02/2009 n. 5 che prevede l'obbligo, per i contratti di rete dotati di fondo patrimoniale, del deposito della situazione patrimoniale entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
L'obbligo di deposito della situazione patrimoniale riguarda i contratti di rete con organo comune e con fondo patrimoniale (non è rilevante, invece, se hanno o meno soggettività giuridica).
Se mancano questi due elementi non c'è obbligo di deposito della situazione patrimoniale.
Il deposito deve avvenire presso l'ufficio del Registro delle Imprese in cui il contratto di rete ha sede. Per le reti prive di personalità giuridica, se il contratto non ha previsto una sede della rete, il deposito deve avvenire presso il registro delle imprese dove si trova la sede dell'impresa di riferimento.


OBBLIGATO AL DEPOSITO: Il deposito deve essere effettuato dall'organo comune (es. presidente della 'rete')
MODULO: Mod. B (codice atto 722)
TERMINE: Il termine di approvazione e deposito dei bilanci non è derogabile ed è 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (28 febbraio per gli esercizi che si chiudono il 31/12).
Il bilancio deve essere allegato in formato XBRL.


Aziende speciali ed istituzioni degli enti locali: obbligo di iscrizione, e di deposito dei propri bilanci, al Registro delle Imprese o al REA
Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000*, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali si devono iscrivere, e devono depositare i propri bilanci, al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) entro il 31 maggio di ciascun anno.
In seguito alla modifica del citato comma 5-bis dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, introdotta dalla legge n. 147/2013 (art. 1, comma 560), anche le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie (in precedenza escluse) sono soggette agli obblighi su indicati.

Bilancio dei consorzi di enti locali
La disciplina delle aziende speciali - comprese le norme relative al deposito dei bilanci d'esercizio - è applicabile anche ai consorzi di enti locali che effettuano l'attività di "Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale" di cui all'art. 113 bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL), come indicato all'art. 31 ultimo comma del TUEL medesimo.
Ne consegue che questi consorzi possono giovarsi dei termini previsti per il deposito dei bilanci delle aziende speciali (entro il 31/05) e non sono vincolati al termine di deposito indicato all'art. 2615 bis del codice civile (due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale).


Deposito "Situazione Patrimoniale" dei consorzi con attività esperna
I consorzi con attività esterna devono depositare ogni anno al registro delle imprese, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (articolo 2615 bis c.c.).
Si precisa che tale situazione patrimoniale, deve intendersi composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
Infatti, l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel citato articolo del codice civile, deve ritenersi equivalente a quella del bilancio delle società di cui all'articolo 2423 c.c., in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615 bis c.c. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
Si segnala che anche i consorzi con attività esterna sono soggetti all'obbligo di deposito delle tabelle dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa  compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate sul sito di DigitPa (ex CNIPA).
Fino al 29 febbraio 2016 compreso potrà essere utilizzata la tassonomia versione  2014-11-17.
Si ricorda che lo standard XBRL  non pone alcun vincolo sui valori da inserire, essendo da rispettare i soli vincoli dettati dal codice civile, quindi è possibile compilare le voci di tassonomia effettivamente presenti nel bilancio.