Definizione agevolata dei tributi e delle altre entrate regionali

sanzioniLa l.r. n. 35 del 21 dicembre 2016, "Legge di stabilità regionale 2017-2019", in coerenza con la normativa statale (art. 6 e 6ter del DL 193/16), consente la definizione agevolata delle ingiunzioni notificate entro il 2016. La Giunta Regionale, con d.g.r. n. 6104 del 9 gennaio 2017 ha definito le modalità e le procedure attuative della misura.
Coloro che hanno ricevuto la notifica di ingiunzione entro il 31 dicembre 2016, potranno regolarizzare la propria posizione debitoria al netto delle sanzioni quantificate nelle ingiunzioni stesse entro il 2 maggio 2017, indipendentemente dalla data di scadenza prevista nell'atto notificato.
I versamenti devono essere effettuati tramite i sistemi di riscossione regionale, più precisamente:
- per la Tassa Automobilistica: presso tutti i punti ordinari di riscossione o attraverso l'Area Personale del Portale dei Tributi con carta di credito;
- per le altre entrate regionali: con bonifico bancario sul conto corrente della Tesoreria regionale, come indicato nell'ingiunzione ricevuta, indicando la causale "definizione agevolata", il numero dell'ingiunzione e, in caso di rateizzazione, il progressivo della rata.
La ricevuta del pagamento eseguito attesta l'avvenuta regolarizzazione delle posizione debitoria.
Per gli importi superiori a 2.000 euro si può chiedere la rateizzazione. In questo caso gli interessati dovranno presentare esplicita richiesta a Regione Lombardia entro il 2 maggio 2017. Le rate dovranno essere di pari importo ed essere versate entro le seguenti scadenze: 31 luglio, 2 ottobre e 30 novembre 2017.
Regione Lombardia non applicherà alcuna maggiorazione del tasso di interesse sia per il pagamento in un'unica soluzione sia per il pagamento rateale.
L'adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia alla prosecuzione dei giudizi pendenti in sede giurisdizionale ovvero all'avvio degli stessi, con conseguenti effetti nell'ambito processuale.
Non è previsto il rimborso degli importi corrisposti a titolo di sanzioni nel caso di pagamento effettuato, a seguito di notifica di ingiunzione, entro il 31 dicembre 2016 (data di pubblicazione sul BURL della l.r. n. 35 del 2016).