Fattura alla Pubblica Amministrazione, CIG e CUP.

fattura elettronica paCon la conversione degli articoli 25 e 27 del DL 66/2014, riguardanti la fatturazione elttronica alla Pubblica Amministrazione, vengono introdotte delle importanti novità, tra cui l'ampliamento dei casi in cui non è richiesta l'indicazione del CIG sulle fatture elettroniche destinate alla PA, l'inserimento dei codici CIG e CUP nei contratti di appalto, il posticipo al 01/07/2014 per l'invio dei dati mediante piattaforma elettronica relativi alle fatture di somministrazione, forniture e appalti e a obbligazioni relative a prestazioni professionali.
Rimane invece invariato quanto stabilito dall'art. 42 sull'istituzione del registro unico delle fatture  le PA di cui al DL 165/2011.
L'articolo 25 ha inoltre stabilito il divieto di saldare le fatture emesse nei confronti della PA se sprovviste di codice CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto), ampliando però, in sede di conversione, i casi in cui non è richiesta l'indicazione del CIG. Lo stesso articolo ha anche anticipato al 31/03/2015 l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le PA, inclusi gli enti locali.
Gli articoli 19 e 25 del Codice dei Contratti Pubblici (relativi a lavori, servizi e forniture) ed il D.Lgs 163/2006 contengono in gran parte le tipologie di appalti esclusi dall'indicazione del CIG, tra cui l'acquisto o locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili, servizi finanziari di Banca d'Italia, prestazioni sociosanitarie e di ricovero.