Fattura elettronica, sanzioni in caso di mancata conservazione digitale
Tutte le fatture elettroniche emesse devono, in base alla normativa vigente, essere conservate digitalmente (conservazione sostitutiva) per 10 anni da un conservatore abilitato dall Ag.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale).
La conservaiozne deve essere effettuate annualmente entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre) entro il termine ultimo del 31 dicembre dell’anno successivo.
La fattura elettronica conservata in forma cartacea, su supporti non idonei (il proprio PC, una chiavetta USB, in cloud, ecc...) o eseguita da un soggetto non abilitato, non consente la corretta esibizione nel giusto formato (elettronico) ed è quinti sanzionabile ai senzi dell'art. 52 del DPR 633/72 esattamente come la mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali.
La sanzione applicabile varia da € 1.032,92 a € 7.746,85
Le fatture elettroniche vanno conservate in formato elettronico e non cartaceo, la mancata conservazione sostitutiva delle stesse non permette l’esibizione nel giusto formato (elettronico) ed è pertanto sanzionabile come la mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali (art.52 del DPR n.633/72). La sanzione prevista varia da € 1.032,91 a € 7.746,85, ed il mancato adempimento non dà diritto al contribuente di avvalersi ai fini accertativi dell’esibizione dei documenti non conservati a norma. Inoltre, il contribuente non può avvalersi ai fini dell’accertamento, in sede amministrativa o contenziosa, dei libri, delle scritture e dei documenti non correttamente conservati.