Fatturazione elettronica, valide anche le fatture scannerizzate

fattura elettronicaL'Agenzia delle Entrate con una circolare molto articolata ed alcune risposte mirate, fornisce una precisa risposta su come viene identificata una fattura elettronica.
Una fattura eletronica deve essere emessa e ricevuta in formato elettronico.
Viene così chiarito che la distinzione tra fattura eletronica e cartacea risiede esclusivmente nel formato elettronico al momento della sua trasmissione, messa a disposizione, ricezione ed accettazione del destinatario. La trasmissione con mezzi elettronici rappresenta quindi la differenza tra una fattura cartacea ed una elettronica.
L'Agenzia delle Entrate specifica inoltre che, una fattura creata in formato eletronica ma inviata o ricevuta in formato cartaceo, non è da considerarsi una fattura elettronica, invece una fattura creata in formato cartaceo e successivamente scannerizzata ed inviata e ricevuta con strumenti elettronici (a condizione che rispettino i requisiti normativamente richiesti) è da considerarsi una fattura elettronica.
Per poter emettere fatture eletroniche, sarà necessario il consenso del destinatario, consenso sul quale viene lasciata la massima libertà di espressione. 
Con il ricorso alla fatturazione elettronica non subentra l'obbligo di conservazione sostitutiva della stessa, ma permane, come per la normale fatturazione, l'obbligo di garantirne l'autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità per 10 anni. Per quanto concerne la leggibilità, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la stessa deve essere garantita anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica.
Per quanto concerna la firma da apporre sulla fattura nei casi in cui la fattura stessa viene emessa da un terzo o dal cliente per conto del fornitore, viene fatta una distinzione nel caso in cui il cedente invia un documento finale già redatto oppure un semplice flusso di dati da aggregare ai fini della compilazione della fattura. Nella prima ipotesi l'emittente è il cedente o il prestatore, quindi dovrà apporre la sua firma elettronica, nel secondo caso, l'emittente è il cliente o il soggetto terzo, che dovranno quindi firmare digitalmente la fattura stessa.