Normativa sui panificatori
Dal 26/11/2013 è entrata in vigore la nuova legge regionale sui PANIFICATORI (L.R. Lombardia 7/11/2013, n. 10).
I panifici attivi alla data del 26/11/2013 comunicano al SUAP, entro 180 giorni (26/05/2014), il nominativo del responsabile dell'attività produttiva (il PANIFICATORE) ai fini dell'annotazione nel Registro delle Imprese, anche in assenza dei requisiti professionali. Inoltre anche se l'impresa di panificazione nomina soggetto diverso dal titolare, la stessa non perde i requisiti di IMPRESA ARTIGIANA.
Si precisa anche che i panificatori esistenti alla data di attuazione dei corsi da parte della Giunta regionale avranno comunque 12 mesi di tempo per mettersi a regime coi corsi di formazione.
Per chi invece deve ancora iniziare l'attività, i soggetti in possesso dell'esperienza professionale o dei titoli di studio possono iniziare l'attività (vedi art. 4 comma 5 della legge regionale 10/2013); i soggetti che devono effettuare i corsi professionali devono attendere il provvedimento attuativo da parte della Giunta regionale relativamente all'istituzione dei corsi.
L'annotazione nel REA/RI della qualifica di RESPONSABILE TECNICO per l'attività di PANIFICAZIONE costituisce altra eccezione al "principio di tipicità" che regge il RI, anche in virtù della nuova funzione informativa che ha il REA (nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) in base al DPR 160/2010. Tale qualifica, quindi - che rimane verificata dal Comune sede di esercizio, attraverso gli sportelli unici -, è resa pubblica in visura e risulta come RESPONSABILE TECNICO nel menu QUALIFICHE dalla data di consegna della Scia/Comunicazione al Suap e nell'indicazione delle ABILITAZIONI PROFESSIONALI della persona come "responsabile per la panificazione esclusivamente per il forno sito in...." vista anche la disposizione prevista nell'art. 4 della legge regionale 10/2013. (Disposizione valida dal 26/11/2013).