Nuove regole per la conservazione sostitutiva

conservazione sostitutivaEntra in vigore da oggi il DMEF del 17/06/2014, pubblicato sulla Gazzetta Uficiale n. 146 del 26/06/2014, che sostituisce e abroga da subito il precedente del 23/01/2004.
Alcune delle novità introdotte sono: l'abolizione del vincolo di 15 giorni per la conservazione delle fatture elettroniche, semplificazioni per l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'abolizione dell'obbligatorietà di comunicazione dell'impronta dell'archivio digitale.
Per essere considerato valido fiscalmente, sul documento conservato digitalmente devono essere apposti un riferimento temporale (marca temporale) ed una firma digitale, apposti come previsto dal CAD. Occorre inoltre che il documento conservato, mantenga caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità nel tempo. 
I documenti archiviati dovranno poter essere ricercati secondo cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva, data o associazioni logiche tra questi. Tale metodologia di ricerca era prevista anche dal precedente decreto, ora però viene specificato che tale obbligatorietà è prevista solo se le informazioni devono obbligatoriamente essere inserite nel documento.
Una tra le più importanti modifiche è l'abolizione dell'obbligo di conservazione delle fatture entro 15 giorni dalla loro emissione, che diventa entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei rediti.
Non andrà inoltre più inviata all'Agenzia delle Entrate l'impronta dell'archivio, mentre sarà obbligatorio dichiarare di aver optato per la conservazione sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto concerne invece l'imposta di bollo, non dovrà essere più assolta in acconto e a saldo, ma si avrà tempo 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per il versamento in un'unica soluzione. Nelle fatture elettroniche, se assoggettate, dovrà essere presente una nota che indica l'assolvimento dell'imposta secondo queste nuove regole.