Obbligo di indirizzo PEC esclusivo per le aziende

pecTutte le aziende che si devono iscrivere al Registro Imprese, hanno anche l'obbligo di indicare un indirizzo Pec unico e esclusivo. Se tale casella è però utilizzata da un'altra impresa, non è cioè di uso esclusivo dell'impresa, questo determina la cancellazione dell'iscrizione con applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 2630 (per le società) e 2194 per le imprese individuali) del codice civile. Questi sono i principi contenuti nella circolare 77684 del 09/05/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico e nei relativi allegati, circolare che cerca di porre definitivamente fine alle problematiche sorte nel  2013 ed esclude in modo inequivocabile che il commercialista possa utilizzare la sua PEC per iscrivere al Registro Imprese diverse aziende. 
Dal 30/06/2013 la PEC è divenuta obbligatoria per tutte le imprese, per i professionisti e per le pubbliche amministrazioni, deve essere obbligatoriamente iscritta nel Registro Imprese e ha carattere di ufficialità nel rapporto con terzi. L'indirizzo PEC attivato viene registrato in modo automatico nell'Indice Nazionale degli Indirizzi Pec (Ini-Pec) e diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione.
L'indirizzo PEC viene sempre più spesso utilizzato in sostituzione delle raccomandate con ricevuta di ritorno fino ad oggi utilizzate per le comunicazioni tra imprese ed è divenuto lo strumento più rapido e sicuro per trasmettere fatture (ricordiamo che nei confronti della PA potranno essere emesse solo fature digitali). L'indicazione della PEC al momento della registrazione nel Registro Imprese è un obbligo inderogabile. 
Il Mise specifica nella circolare che se un indirizzo PEC è utilizzato da due imprese diverse, che l'ufficio dovrà avviare la procedura di cancellazione dell'impresa previa intimazione alla stessa di sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo proprio. Una volta che viene avviata la procedura di cancellazione, l'impresa verrà cancellata dal Registro Imprese e gli verrà applicata una sanzione amministrativa, che varia per le imprese individuali da 10,33 a 516,46 euro (articolo 2194 codice civile); per le imprese diverse da quelle individuali da 206 a 2.065 euro (articolo 2630 codice civile).