Split payment e rimborsi IVA

split paymentRimborsi IVA da split payment più semplici grazie Decreto del MEF datato 20 febbraio 2015.

Questo nuovo Decreto corregge il precedente del 23 gennaio, introducendo alcune importanti novità, tra cui:

- non obbligatorietà di essere in attività da almeno 3 anni;

- non necessità di avere un credito IVA superiore a € 10.000 per i rimborsi annuali e € 3.000 per i rimborsi trimestrali;

- l'eccedenza non dovrà superare il 10% dell’imposta assolta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo di riferimento.

Vengono inoltre cancellate le disposizioni presenti nell'Art 2 del DMEF del 31 marzo 2007, stabilendo che le nuove disposizioni si applicheranno alle richieste di rimborso del primo trimestre 2015, anche se ad oggi mancano ancora il nuovo Modello TR ed il codice che identificherà la priorità nei rimborsi.

Le operazioni eseguite in base allo split payment rientrano tra quelle ad aliquota zero fra quelle rilevanti per il requisito stabilito dall’articolo 30, comma 2, lettera a), del Dpr 633/72. E' quindi possibile chiedere il rimborso del credito annuo, o di presentare istanza per quello trimestrale, a condizione che si superi la soglia di € 2.528,28. Sarà inoltre possibile, per chi effettua operazioni di split payment, ottenere un rimborso in via prioritaria (art. 38-bis, comma 10, DPR 633/72).

Il DM 23 gennaio 2015 stabilisce che le richieste relative al primo trimestre competono già i benefici del decreto stesso e per accedere alla corsia preferenziale, viste anche le novità introdotte dal DM del 20 febbraio 2015, occorre rispettare i presupposti dell'art. 30, comma 2, lettera a). Secondo infatti lo stesso Decreto, la priorità spetta per importi non superiori a quelli dell'IVA derivante dallo split payment nel periodo di riferimento, riducendo così il credito effettivamente erogabile in via prioritaria.