Split Paymet: i casi in cui non si applica
Con la Circolare n.1/E del 9 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i casi in cui non viene applicato lo split payment (o scissione dei pagamenti).
Si intende per Split Payment il meccanismo in cui la Pubblica Amministrazione che riceve una fattura "scinde" il pagamento, versando direttamente all'erario l'IVA dovuta e all'emittente l'imponibile IVA.
Ogni fornitore che emetterà quindi fattura ad una Pubblica Amministrazione indicherà in fattura l'importo dell'IVA specificando che la stessa verrà versata ai sensi dell'Art 17/TER del DPR 633/72.
Ci sono tuttavia delle amministrazioni che vengono escluse da questo meccanisimo e che l'Agenzia delle Entrate ha individuato con la Circolare di cui sopra.
Nello spcifico si tratta di :
- Enti Pevidenziali privati o provatizzati;
- Aziende speciali (comprese quelle delle Camere di Commercio);
- Enti pubblici economici che operano in forma imprenditoriale;
- Ordini Professionali;
- Enti ed Istituti di ricerca;
- Agenzie fiscali;
- Autorità amministrative indipendenti (ad esempio, l’AGCOM);
- ARPA;
- Automobile Club provinciali;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzia per L’Italia Digitale (AgID);
- INAIL;
- ISPO.