Fattura elettronica e comunicazione luogo di tenuta delle scritture contabili

agenzia entrateFino ad oggi, chiunque emettesse fatture in modalità elettronica e, di conseguenza, le inviava in conservazione sostitutiva, era obbligato a comunicare all'Agenzia delle Entrate il luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, tramite compilazione del modulo AA9 o AA7.Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, ha fornito chiarimenti circa quest'obbligo, scaturito dall'interpretazione dell'art. 5 del DM del 17/06/2014.
L'interpretazione infatti stabiliva l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dall'emissione della prima fattura elettronica il nuovo depositario delle scritture contabili, ovvero il soggetto che si occupa della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. Essendo però un'interpretazione è stato chiesto all'Agenzia se tale comunicazione fosse obbligatoria o fosse sufficiente la compilazione del rigo RS140, codice 1, del modello Unico 2016 in riferimento ai redditi 2015.
Secondo l'Amministrazione Finanziaria, nell'ipotesi in cui il conservatore dei documenti informatici sia un soggetto diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili, poiché  il  conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11.