Minimi e forfettari e la conservazione delle fatture elettroniche

minimi e forfettariL'Agenzia delle Entrate, lo scorso 28 novembre, ha pubblicato nelle sue FAQ alcuni chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica per i contribuenti minimi e forfettari. Nello specifico si legge che questi soggetti: "...non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le e-fatture ricevute... nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche...", restando invece obbligati per gli altri tipi di ricezione.
Si tratta di un importante chiarimento a favore di quete tipologie di contribuenti, anche se arriva praticamente a ridosso dell'entrata in vigore dell'obbligo e quando oramai molti soggetti hanno già acquistato software o pagato servizi. C'è anche da dire che questo chiarimento contraddice quanto espresso nell'Art 39, comma 3, del decreto IVA (Dpr 633/1972) e dell’autorizzazione di Bruxelles.

C'è anche da segnalare una possibile anomalia. Può capitare infatti il contribuente (minimi o forfettario), pur non avendo comunicato ai suoi fornitori la sua PEC o il codice destinatario, riceva dagli stessi una fattura elettronica sulla propria PEC, magari perchè il fornitore ne era già a conoscenza o perchè l'ha trovata su internet (ad esempio su sito IniPEC).
Di fatto essendo un contribuiente minimo o forfettario non avrebbe l'obbligo di conservazione, ma, in base a quanto riferito dalle FAQ stesse, avendola ricevuta tramite PEC, scatterebbe l'obbligo di conservazione digitale a cura del contribuente stesso.

Va detto inoltre che i contribuenti in questione potranno ricevere fatture cartacee da altri contribuenti minimi o forfettari.

Per quanto concerne invece l'emissione della fattura elettronica nei confronti delle PA, le FAQ non introducono alcun chiarimento o modifica, per tanto il contribuente (minimo o forfettario) dovrà comunque dotarsi di un sistema per l'emissione e la conservazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA stesse.

Si prospettano quindi quattro possibili scenari per i minimi e forfettari:

- Fatture ricevute, emesse con codice destinatario "000000": in base alle FAQ possono essere archiviate in forma cartacea, anche se ne andrà confermato il valore probatorio della stampa. (Art 23-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale);

- Fatture ricevute tramite PEC  o codice destinatario: sarà obbligatorio conservarle digitalmente;

- fatture ricevute in modalità cartacea: Andranno conservate in modalità cartacea;

- Fatture emesse elettronicamente: andranno conservate digitalmente, sia che siano emesse obbligatoriamente ad una PA o che vengano emesse facoltativamente.